Il Garante privacy ha confermato la decisione dell’Università degli Studi di Firenze di negare ad una persona l’accesso civico generalizzato agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso pubblico.
La messa a disposizione di tale documentazione avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei partecipanti stessi.
L’Autorità, in conformità allanormativa vigente alle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico, haribadito quanto già precedentemente espresso con numerosi provvedimenti.
Tenuto conto che tutti idocumenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono pubblici echiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli eriutilizzarli, occorre garantire la tutela dei dati personali in essi contenutinei casi in cui l’accesso possa arrecare un pregiudizio concreto agliinteressati.
Nel formulare il suo parereall’Università, il Garante ha ribadito che il curriculum vitae, così comel’elaborato scritto, contiene numerose informazioni delicate che non sempre sidesidera portare a conoscenza di chiunque e che meritano dunque un’opportunariservatezza.
Si tratta infatti di informazionipersonali, non unicamente legate al percorso di studi, come l’adesione adassociazioni, e che possono anche rivelare opinioni di tipo politico oconvinzioni filosofiche e religiose.
L’Autorità ha chiarito cherisulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale in quanto lapresenza nei curricula di dati e informazioni dettagliate degli interessatirende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione deldocumento, mentre il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugnopuò rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato.
Non consentendo l’accesso civicoai curricula e agli elaborati scritti si deve negare l’accesso civico anche ailoro verbali di correzione.
Il Garante ha evidenziato come,nel caso specifico, non siano stati coinvolti i soggetti controinteressati che,se individuati dall’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso,devono essere informati per consentire loro, eventualmente, di presentare unamotivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
L’Autorità ha precisato infineche resta in ogni caso salva per il richiedente la possibilità di accedere allapredetta documentazione avvalendosi della legge 241 del 1990, laddove dimostril’esistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondentead una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale èchiesto l’accesso”.
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